In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.
A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), l’intervento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:
- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
I soggetti interessati dalla proroga sono coloro che si trovano che hanno entrambe le seguenti caratteristiche:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
La disposizione del “decreto crescita” si applica dunque ai seguenti soggetti:
- soggetti Ires (società di capitali e enti non commerciali) i cui termini di versamento scadono tra il 30.06.2019 ed il 30.09.2019
- soci di società "trasparenti" ex artt. 115 e 116 Tuir (società di persone, associazioni e Srl "trasparenti")
- soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale.
Mentre la disposizione del “decreto crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:
- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94).
La disposizione si applica a tutti i versamenti scadenti tra il 30.06.2019 ed il 30.09.2019 relativi a
- imposte (irpef, Ires, Irap, etc.)
- Iva dovuta relativa al saldo 2018
- contributi Inps dovuti in base alla dichiarazione dei redditi (artigiani, commercianti e gestione separata Inps)
- i versamenti dovuti alla Cassa Geometri
- i diritti camerali
Il numero delle rate viene ridotto a 3 e precisamente:
rata 1 - 30.09.2019
rata 2 - 16.10.2019
rata 3 - 18.11.2019
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